Vincoli paesaggistici per il fotovoltaico: le ultime novità

Vincoli paesaggistici per il fotovoltaico: le ultime novità

I vincoli paesaggistici hanno spesso creato un deterrente all'acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici in aree protette da tale vincolo.

Cosa sono i vincoli paesaggistici?

Il vincolo paesaggistico è uno strumento giuridico previsto dalla legislazione italiana a favore di determinate aree geografiche ad alto tasso artistico e culturale.

Queste regole servono per evitare la proliferazione di edilizia selvaggia, mantenendo monitorate tutte le opere di manutenzione e di ampliamento degli immobili in queste aree particolari.

L'autorizzazione paesaggistica regola anche le opere di investimento in energie rinnovabili ed è rilasciata da enti sovraordinati (per esempio la Regione di appartenenza) su parere vincolante della Sovraintendenza ai beni paesaggistici ed ambientali.

 

La sentenza del Tar della Toscana

Dopo numerosi casi di rifiuto delle autorizzazioni paesaggistiche, il Tar della Toscana ha accolto un ricorso presentato contro il Comune di Lucca dai proprietari di una abitazione che volevano installare un impianto fotovoltaico sulla copertura di un immobile, situato in un'area vincolata.

La sentenza riassume un principio per la quale non è possibile rifiutare a priori una richiesta di autorizzazione paesaggistica, seguendo la scia di altre sentenze passate di Lombardia e Veneto.

Ad Ottobre 2016 infatti il Comune di Lucca aveva negato l'autorizzazione paesaggistica dopo pareri contrari da parte degli organismi preposti al monitoraggio dei territori.

Avevano affermato infatti che l'impianto che entrambe le falde erano visibili dalla viabilità pubblica, occultando le visuali panoramiche del luogo.

Tutte le sentenze hanno risposto a vantaggio del ricorrente.

Non è ammissibile infatti, si legge nella sentenza della Regione Toscana, che:

La motivazione del diniego dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare.

I ricorrenti fanno anche presente che in nesso logico con l'attuale obbligo legislativo di:

Dotare gli edifici di nuova costruzione di pannelli fotovoltaici non sarebbe più possibile applicare le categorie estetiche tradizionali agli impianti in questione, i quali sarebbero oramai percepiti a livello collettivo come “elementi della modernità” finalizzati al risparmio energetico e al miglioramento dell’ecosistema, e non come fattori di disturbo visivo.”

Conclusioni

Il patrimonio naturale, storico e artistico del nostro paese deve essere sempre salvaguardato ed è altresì necessario accordare la tutela del patrimonio culturale italiano con l’esigenza, sempre più stringente, di fonti di energia rinnovabile e promuovere l’autoconsumo.

La decisione, quindi, di Comuni e sovraintendenze deve necessariamente avvenire caso per caso senza applicare protocolli d’amblée; probabilmente basterebbe questa prassi per mitigare gli effetti e i limiti dei regolamenti.

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